Quando si decide di costruire o ristrutturare un immobile, non è certo possibile iniziare così da un giorno all’altro. Fondamentale, infatti, è essere in possesso di specifici requisiti. Nei casi in questioone, bisogna prendere come riferimento il Regolamento Edilizio e, nello specifico, i titoli abilitativi per costruire/ristrutturare.

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Quali interventi si possono realizzare senza titoli abilitativi?

Prima di entrare nel vivo del tema di questo articolo, dobbiamo fare una premessa. Riteniamo infatti fondamentale ricordare che alcuni interventi possono essere realizzati senza titolo abilitativo. Si tratta dei cosiddetti interventi di edilizia libera. In questo elenco è possibile includere, tra i vari, i suddetti interventi:

  • Interventi di manutenzione ordinaria elencati all’articolo 3, comma 1, lettera a del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
  • Interventi di installazione di pompe di calore aria/aria con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
  • Interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettonici. I suddetti interventi non devono comportare la realizzazione di ascensori esterni, così come di manufatti potenzialmente in grado di alterare l’aspetto esterno dell’edificio.
  • Opere temporanee utili per ricerche di natura geognostica nel sottosuolo. Nel novero in questione non vanno incluse le attività di ricerca di idrocarburi.
  • Movimenti di terra strettamente legati all’esercizio di attività agricole.
  • Serre stagionali prive di strutture in muratura.

CILA

Gli interventi che non rientrano nell’elenco di quelli relativi all’edilizia libera, alla SCIA o al permesso di costruire, devono essere realizzati previa presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un Tecnico Abilitato).

In questo caso, il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori deve presentare al Comune l’elaborato relativo al progetto e la suddetta comunicazione di inizio lavoro asseverata da un tecnico in possesso di abilitazione. Il tecnico, prendendo direttamente la responsabilità, attesta che i lavori sono confermi ai regolamenti edilizi vigenti e alla normativa sismica. Il tecnico mette la propria firma anche per tutto quello che riguarda il rendimento energetico nell’edilizia e dichiara che non vi è alcun interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Nella comunicazione devono essere specificati i dati identificativi dell’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei lavori. Fondamentale è rispettare le prescrizioni in merito a:

  • Strumenti urbanistici
  • Regolamenti edilizi
  • Disciplina urbanistico-edilizia
  • Norme antisismiche
  • Norme di sicurezza
  • Norme anticendio
  • Norme igienico-sanitario e sull’efficienza energetica
  • Norme relative al rischio idrogeologico
  • Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004)

Interventi abilitativi per lavori di ristrutturazione leggera

Se si ha intenzione di effettuare degli interventi di ristrutturazione leggera (p.e. interventi di manutenzione ordinaria o interventi edilizi che riguardano opere di riparazine, ma anche di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici), secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è possibile procedere in edilizia libera.

Interventi edilizi maggiori (costruzione o ampliamento)

regolamento edilizio

Nei casi in cui si ha intenzione di costruire un nuovo edificio o di ampliarne uno esistente, è necessario presentare la DIA (Denuncia di Inizio Attività) o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La prima è nata inizialmente con lo scopo di snellire le procedure di inizio di opere interne. Il suo ambito disciplinare è stato però ampliato, arrivando a coinvolgere anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, ma anche di ristrutturazione.

In seguito alle suddette modifiche normative, è diventato possibile presentare la DIA anche per opere di demolizione e ricostruzione dell’edificio con una sagoma diversa. Le cose sono cambiate notevolmente nel 2010, in seguito all’introduzione di procedure ancora più snelle come la SCIA e la CIL. Con la loro introduzione, i campi di utilizza della DIA, pur essendo ancora presenti, si sono ridotte. Oggi come oggi, la DIA costituisce un’alternativa al permesso di costruire. In quali casi? Ecco l’elenco completo!

  • Interventi sia di nuova costruzione, sia di ristrutturazione urbanistica. Fondamentale è che siano disciplinati da piani normativi comunque denominati.
  • Interventi di costruzione edilizia disciplinati da piani urbanistici generali e contraddistinti da specifiche disposizioni planovolumetriche.
  • Interventi di ristrutturazione previsti dall’articolo 10 del Testo Unico, oppure interventi che, comportando variazioni volumetriche, richiederebbero il permesso di costruire.

Nel linguaggio tecnico, tutto questo è noto come super DIA. Una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico, è possibile dare inizio ai lavori. Se il Comune ritiene i dettagli della richiesta in contrasto con la normativa vigente, ha la facoltà di spospendere tutto.