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Orientarsi fra i numerosi termini che caratterizzano il mondo immobiliare può non essere facile. Per questo, di tanto in tanto, redigiamo guida per approfondire i principali. Se stai quindi cercando di capire di cosa si parla quando si nomina l’immobile collabente, questo articolo fa per te.
Cos’è un immobile collabente?
Quando si parla di immobile collabente, si inquadra un fabbricato che non è più in grado di svolgere la funzione per la quale è stato edificato. Fondamentale è ricordare che questi immobili si trovano in condizioni di non produrre reddito. In questa definizione, è possibile far rientrare tutti quegli edifici che si trovano in stato di rudere.
Per poter essere utilizzati nuovamente, questi immobili necessitano di una manutenzione straordinaria. I normali, se così si può dire, interventi ordinari non sono in grado di risolvere le problematiche di questi fabbricati.
La normativa vigente
Gli aspetti relativi agli immobili collabenti sono regolati dal punto di vista normativo. Il principale riferimento in merito è il Decreto Ministeriale 28 del 2 gennaio 1998. L’articolo 2 nello specifico, ricorda che gli immobili collabenti sono oggetto di dichiarazione catastale e che devono essere considerati come unità immobiliari non in grado di produrre reddito. Alla luce delle suddette disposizioni, è bene ricordare che è necessario censirli in ogni caso.
Altre informazioni sul trattamento catastale degli immobili collabenti
Per quanto riguarda le normative catastali, gli immobili collabenti rientrano nella categoria F2. Quest’ultima, raccoglie tutti gli immobili che non sono in grado di generare reddito. Un caso specifico da approfondire riguarda gli immobili che, nel corso degli anni, hanno raggiunto uno stato tale da poter essere annoverati nell’ambito delle unità immobiliari collabenti.
In tali frangenti, è necessario procedere con una sospensione della vecchia unità e, subito dopo, concretizzare un nuovo accatastamento.
Come accatastare un fabbricato collabente
Per iscrivere al catasto un immobile collabente è necessario innanzitutto contattare un professionista in grado di elaborare la documentazione tecnica necessaria. Quest’ultima deve essere caratterizzata dalla presenza di una dichiarazione, corredata da data e firma, relativa allo stato del suddetto fabbricato.
Fondamentale è anche la documentazione fotografica, per non parlare dell’auto dichiarazione del proprietario in merito alla mancanza di allacciamento delle utenze. In questo caso, non è necessario presentare alcuna planimetria.
Imu e Tasi
Gli immobili collabenti sono soggetti a Imu e Tasi? Le suddette gabelle fiscali non riguardano le unità immobiliari che non producono reddito. Esistono alcune eccezioni, che riguardano specifici Comuni. In tali frangenti, è necessario considerare soprattutto l’area in cui sorge il fabbricato, che può essere considerata edificabile.
Inoltre, è bene ricordare che al momento della compravendita è possibile essere esonerati dalla presentazione di diversi documenti. In tali frangenti, è infatti necessario presentare la documentazione catastale, i riferimenti alle planimetrie depositate presso gli archivi catastali, la dichiarazione di conformità rispetto allo stato di fatto dell’immobile.
Gli interventi possono essere considerati delle ristrutturazioni edilizie?
Quando si parla di edifici collabenti, è importante anche approfondire la natura degli interventi che vengono effettuati su queste unità. In questi casi, non è sempre necessario parlare di ristrutturazione edilizia. Entrando nello specifico, è il caso di considerare due casi:
- Immobili che nel corso del tempo sono caduti in rovina.
- Edifici che si trovano allo stato di rudere in quanto non sono mai stati terminati.
Inquadrare questa differenza è importantissimo dal momento che, quando si parla di ristrutturazione edilizia, è necessario considerare interventi di demolizione e ricostruzione. Nei casi in cui non risulta possibile appurare la completezza dell’edificio nei tempi precedenti all’acquisizione dello stato di fabbricato collabente, non è possibile presentare la SCIA per una ristrutturazione edilizia ma bisogna chiedere un vero e proprio permesso di costruire. Quando si procede con un intervento di ristrutturazione edilizia, è obbligatorio rispettare la volumetria.