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Quando si parla del lavoro d’installatori che operano nel settore elettrico e maneggiano impianti ogni giorno, capita quasi sempre di avere a che frre con la dicitura “a regola d’arte”. Non sempre, però, c’è sufficiente conoscenza del vero significato di questa espressione nodale per la sicurezza di luoghi e persone. Se vuoi saperne di più, seguici nelle prossime righe, dove forniremo qualche informazione in merito con tutti i riferimenti normativi del caso.
Concetto di “regola d’arte”: i riferimenti normativi
Cosa vuol dire “lavorare a regola d’arte” nel settore elettrico? La prima cosa da ricordare al proposito è che dietro a questa dicitura ci sono degli specifici riferimenti normativi. Uno dei più importanti è il Decreto Ministeriale 37/2008 (articolo 6, comma 1). Secondo questo riferimento normativo, le imprese installatrici di impianti elettrici e i professionisti del settore devono realizzare gli impianti “a regola d’arte”.
Le suddette figure e realtà sono anche responsabili del corretto funzionamento degli impianti e della conformità del lavoro alla normativa vigente. A ciò si lega profondamente il concetto di “regola d’arte”, dicitura utilizzata per indicare un lavoro d’installazione di impianto elettrico eseguito tenendo conto delle specifiche della normativa UNI e del CEI.
Nell’elenco dei riferimenti è possibile includere anche altri enti di normalizzazione che appartengono gli Stati UE.
Quali sono le caratteristiche di un impianto elettrico a regola d’arte?
Quando si parla di “lavorare a regola d’arte” nel settore elettrico è bene fare riferimento a delle caratteristiche specifiche che gli impianti devono soddisfare. Iniziamo ad analizzare il caso specifico degli impianti realizzati prima del 1990. In questo specifico frangente si può parlare di adeguatezza se sono presenti sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti, sistemi di protezione caratterizzati dalla presenza di un interrutore differenziale avente una corrente differenziale nominale entro i 30 mA.
Fondamentale è anche la presenza di sezionamenti e protezioni contro le sovracorrenti.
Con l’avvento del Decreto Ministeriale 37/2008, il legislatore non ha introdotto alcun obbligo di adeguare i vecchi impianti. Il testo normativo appena citato afferma semplicemente che gli impianti a norma di lege sono quelli caratterizzati dalla presenza dei requisiti sopra indicati.
Per essere in linea con il decreto ministeriale 37/2008, le imprese installatrici sono tenute, prima dell’inizio dei lavori, a esporre un cartello che riporti sia i dati identificativi della società, sia, se la legge lo prevede, i dettagli del progetto dell’impianto redatto da un professionista.
Rispondere a questi obblighi di legge implica il possesso da parte dell’installatore di specifiche conoscenze relative all’ambiente di lavoro. Il professionista in questione deve conoscere la classificazione degli ambienti ordinari e di quelli speciali.
Un esempio importante a tal proposito riguarda il caso specifico degli ambienti a rischio esplosione e di quelli a rischio incendio (MARCI). Compito dell’installatore è anche valutare complessivamente il quadro dei suddetti rischi, ai quali va aggiunto quello di fulminazione.
Altro presupposto essenziale è la conoscenza della differenza tra la normativa tecnica e quella giuridica. Questo significa non trascurare mai l’aggiornamento, che consente di fare passi avanti soprattutto per quel che concerne il primo dei due punti.
La valutazione del rischio elettrico
Un’attenzione specifica nell’ambito dei lavori di qualità nel settore elettrico è da dedicare alla valutazione del rischio elettrico. Cosa bisogna sapere in merito? Prima di tutto che il principale punto di riferimento normativo è il decreto legislativo 81/2008.
Questo testo normativo, fondamentale per la sicurezza sul lavoro, prevede che il datore di lavoro prenda le debite misure affinché gli impianti elettrici e le apparecchiature messi a disposizione dei dipendenti siano realizzati e mantenuti in condizioni tali da proteggere i lavoratori dai principali rischi di natura elettrica.
In questo novero è possibile includere i rischi derivanti da contatti elettrici diretti o indiretti, ma anche da innesco e propagazioni di incendi dovuti a temperature troppo alte e ad altri fattori. Nell’elenco delle potenziali cause di rischio elettrico in azienda è possibile ricordare anche la fulminazione diretta o indiretta è le sovratensioni.
Il concetto di “regola d’arte” evolve nel tempo?
Per chiarire ulteriormente il quadro relativo al concetto di “regola d’arte” nel settore elettrico è bene fare riferimento alla staticità del concetto stesso e chiedersi se è soggetto o meno a evoluzione. La risposta è affermativa. Il concetto di “regola d’arte” è in continua evoluzione ed è legato a filo doppio alle evoluzioni tecniche dell’ambito elettrico.
Ecco perché, se si punta a evitare problemi professionali, è fondamentale mantenersi aggiornati sulle novità della normativa CEI e sui più recenti decreti ministeriali e leggi.
Concludiamo specificando che il mancato rispetto della regola d’arte in ambito elettrico da parte degli installatori e delle imprese del settori implica sempre una responsabilità per danni, derivanti anche dalla mancata osservazione e segnalazione delle carenze tecniche. Questo accade a prescindere dal rispetto o meno dei termini contrattuali. Il suddetto orientamento giuridico vede concordi sia la Corte di Cassazione, sia i giudici di Pace, i Tribunali e la Corte d’Appello.