No, lo scaldacqua (o scaldabagno), la cui funzione è unicamente quella di rendere disponibile acqua calda sanitaria (ACS) per l’uso, ad esempio, domestico di un singolo appartamento, non è mai un impianto termico.

Non lo è in nessun caso, qualsiasi sia la sua potenza nominale, stando alle ultime disposizioni in materia. Lo stabilisce l’art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 affermando che: “Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ciò vale anche per stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante che però, se fissi, vengono assimilati agli impianti termici quando – si legge ancora: “la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW”.

Lo scaldacqua non necessita di libretto e può scaricare a parete

tipologlie di scaldacqua

Non essendo compreso nella dicitura di impianto termico, parimenti, lo scaldacqua non va inserito nel libretto d’impianto per la climatizzazione, il cui primo riferimento normativo è il DRP 74/2013, ma anche il DM 10 febbraio 2014.

Richiederà, tuttavia, manutenzione nei tempi e modi indicati nel libretto d’uso dal costruttore del dispositivo. Per lo stesso motivo, inoltre, lo scaldabagno può scaricare i fumi a parete, perché non rientra nella disciplina dell’art. 5 comma 9 del DPR 412/1993 che si applica ai prodotti di combustione degli impianti termici.

Regolamenti locali possono tuttavia riportare, a tal riguardo, specifiche restrizioni. Un indirizzo, in tal senso, è offerto dalla norma UNI 7129 che si riferisce alle distanze minime da rispettare da porte, angoli, finestre, balconi, gronde e altri elementi sensibili dell’edificio.

Attenzione però se la potenza termica è maggiore di 35 kW

scaldacqua

Nel caso in cui le potenze superino tale valore soglia, occorre tuttavia ricordare una cosa: lo scaldacqua non sarà comunque inquadrato come impianto termico.

Ciò nonostante, dovrà essere necessariamente conteggiato ai fini antincendio per il calcolo della potenza termica. Questo a norma dell’art. 1 comma 2 del DM 12 aprile 1996 che fa esplicito riferimento a potenze inferiori per le quali il discorso non vale: “All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva (ai fini antincendio), non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria”.

Occhio quindi e buon uso!