L’ energia solare ha catalizzato negli ultimi anni le attenzioni del dibattito nazionale e internazionale, non senza scontrarsi con grovigli interpretativi in merito, soprattutto, alla disciplina di accatastamento degli impianti fotovoltaici.

La questione centrale verte su quando e in che misura tali impianti vanno ad intaccare l’ ammontare della rendita catastale secondo la disciplina vigente.

Cosa dice la legge in merito all’accatastamento fotovoltaico

L’ art. 1 della Legge di Stabilità 2016, al comma 18, prevede che “La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

pannelli fotovoltaici

Il primo bivio che si presenta riguarda l’assimilazione degli impianti in questione alla categoria dei beni mobili o immobili. Nel caso i fotovoltaici risultino tra questi ultimi vige l’ obbligo di accatastamento come unità immobiliari a destinazione speciale, nello specifico nel gruppo D/1 delle categorie catastali, sono infatti da considerarsi come opifici, comparabili a effettive centrali di produzione elettrica.

L’ elemento discriminante è stato individuato dalla giurisprudenza nell’autonomia funzionale e la destinazione dell’ unità immobiliare in questione.

Infatti, l’ articolo 812 del Codice Civile a proposito dei beni immobili, stabilisce che sono da considerarsi tali il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio.

Tuttavia, il Regolamento Catastale approvato dal DPR del 01/12/1949 n. 1142 all’articolo 40 chiarisce che “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati” che rappresenti “un cespite indipendente.”

Risulta quindi essere proprio l’autonomia funzionale la caratteristica preponderante ai fini della qualificazione dell’ unità come immobiliare o meno, rispetto al fatto che questa potesse costituire bene mobile o immobile in quanto appoggiata al suolo.

Di cruciale importanza nella chiarificazione di questo punto, la sentenza n. 16824 del 21/07/2006 della Corte di Cassazione dispose l’ inclusione della turbina nel valore di stima delle centrali idroelettriche.

La Corte di Cassazione con la Risoluzione 3/T del 06/11/2008 confermò poi le conclusioni tratte nella sentenza di cui sopra.

Nella determinazione della rendita catastale si deve, in sostanza, tener conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’ unità immobiliare senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definire una specifica destinazione d’uso.

In definitiva, ad oggi, sono da considerarsi unità immobiliari, da accatastare completamente, i parchi fotovoltaici, in virtù della loro autonomia funzionale e produttiva, mentre, di contro, l’ accatastamento dell’ impianto fotovoltaico sarà parziale, laddove costituisca una mera pertinenza immobiliare.

Come inserire in maniera corretta l’accatastamento degli impianti fotovoltaici nella rendita catastale?

Con quali modalità nello specifico?

Gli impianti vanno inseriti nella rendita catastale aumentandola proporzionalmente al loro calibro, come segue:

  • quando la potenza nominale dell’ impianto è superiore a 3 kW e genera un aumento pari o superiore al 15% del valore catastale dell’ immobile;
  • quando la potenza nominale dell’ impianto è superiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari comuni servite all’ impianto.

Se invece, la potenza nominale è inferiore a 3 kW per ogni unità immobiliare o la potenza nominale complessiva è minore a 3 volte il numero delle unità immobiliari comuni servite all’impianto, non sussistono obblighi ai fini dell’ accatastamento.

Per ulteriore chiarezza, sembra utile concludere ricordando che l’ ammontare della rendita catastale, è pari al 2% del valore dell’ impianto moltiplicato per 0,375. Nel caso in cui il valore dell’ impianto non sia noto, viene assunto un valore forfettario, che si ottiene calcolando 1.200 euro per ogni kW dell’ impianto.

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