Con il termine superficie catastale facciamo riferimento alla consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, determinata ai sensi del D.P.R. 138/98, in base ai criteri descritti nell’allegato C del decreto. In questo caso viene determinata in metri quadrati.

All’interno di un immobile vi sono superfici reali, che vengono calcolate in maniera fisica, che superfici di altro genere che andranno calcolate secondo altri parametri.

Da cosa è composta la superficie catastale?

La superficie catastale è una superficie di tipo lordo, ossia comprensiva delle murature ed è composta da:

1) Vani principali e accessori diretti

Sono considerati vani principali ed accessori diretti , ad esempio, i bagni, le camere o i ripostigli. Nel calcolo vengono considerati anche i muri interni ed esterni con uno spessore massimo di 50cm.

2) Vani e accessori indiretti

Sono considerati vani e accessori indiretti le cantine, i garage o le soffitte. In questo caso bisogna fare distinzione tra quelli comunicanti con la casa (computati per il 36% della superficie reale) e quelli non comunicanti (.computati per il 25% della superficie reale).

Tra gli altri vani e accessori indiretti, ancora, rientrano i balconi o i terrazzi:
Se sono comunicanti con i locali principali e misurano meno di 25mq² verranno computati al 30% della superficie reale, se sono più grandi al 10%. Se non sono comunicanti con i locali principali le computazioni saranno rispettivamente del 15% se misurano meno di 25mq² e del 5% qualora la superficie eccedesse i 25mq².

3) Superfici scoperte

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Il cortile di un’abitazione è considerato, ad esempio, superficie scoperta. Dopo aver ottenuto un calcolo della superficie catastale dell’immobile introduciamo anche le possibili agevolazioni ai fini fiscali.

Nel caso in cui l’immobile sia una “prima casa” e  non rientri nelle abitazioni di lusso si può far riferimento all’ordinanza emessa nel dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione.
Dicasi abitazione di lusso, in questo caso, un immobile che abbia una superficie utile superiore ai 240 mq².

La causa chiedeva se nella misurazione della superficie utile di un immobile considerato come prima casa, dovessero essere escluse alcune categorie di vani e di superfici non calpestabili (se non, addirittura, dell’intera superficie non calpestabile).
La sentenza ha quindi decretato che,in merito all’acquisto o alla misurazione di una prima casa, risulta “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa da spazi quali balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto.

Quindi sono da escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell`immobile indicata nell`atto di acquisto solo i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile.