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Nel dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 222/2016, meglio conosciuto come decreto SCIA 2. Assieme al cosiddetto Decreto SCIA ha dato forma concreta alla riforma Madia. Quali sono gli aspetti pratici di tutto questo? Cosa cambia per il cittadino? Se stai cercando informazioni in merito, leggi la guida che abbiamo preparato per te!
Scopi della manovra
Il principale scopo dietro al Decreto SCIA 2 è quello di semplificare le procedure burocratiche necessarie per la realizzazione di interventi edilizi.
Entrando maggiormente nel dettaglio ricordiamo che la SCIA 2 ha apportato modifiche sostanziali al DPR 380/2001, ossia il Testo Unico per l’Edilizia. A livello concreto ha introdotto novità importanti su aspetti di grande complessità, come per esempio i regimi amministrativi.
Novità SCIA 2
Cosa dire, invece, in merito alle novità introdotte dal Decreto SCIA 2? La principale riguarda l’eliminazione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività). Oggi come oggi, le categorie edilizie sono complessivamente cinque. Tre di queste sono titoli abilitativi. Ecco l’elenco completo:
- Edilizia libera, caso che non richiede alcun tipo di comunicazione;
- CILA, ossia comunicazione di inizio lavori asseverata;
- SCIA, segnalazione certificata di inizio attività;
- SUPER SCIA, ossia la Scia alternativa al permesso di costruire;
- PDC, permesso di costruire.
Per semplificare l’analisi di questi principi amministrativi, ai provvedimenti normativi è stata allegata la tabella A – Sezione II. Il suddetto documento opera una ricognizione di 41 interventi edilizi, indicando la corrispondente procedura da seguire.
Continuando con l’elenco delle novità e aprendo una parentesi di grande importanza, ricordiamo che, con l’avvento del Decreto SCIA 2, sono state estese le attività di edilizia libera.
In questo novero, rientrano tutti quegli interventi che non richiedono alcuna comunicazione preventiva per essere messi in atto. In seguito alla promulgazione del suddetto decreto, nell’elenco sono stati inclusi degli interventi per i quali prima era necessaria la CIL. Ecco l’elenco completo:
- Installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici situati al di fuori dei centri storici;
- Messa in opera della pavimentazione e delle finiture di spazi esterni;
- Realizzazione di aree ludiche con scopo di lucro;
- Installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Degna di nota è anche la recente approvazione del glossario dell’edilizia libera, ossia un elenco delle più importanti opere edilizie realizzabili senza bisogno di avere un titolo abilitativo.
Decreto SCIA 2 e CILA (Comunicazione Asseverata di Inizio Lavori)
Tutti gli interventi non riconducibili all’elenco sopra ricordato, possono essere realizzati previa comunicazione asseverata di inizio lavori. Il cittadino interessato deve trasmettere attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia la CILA con i relativi elaborati e l’attestazione redatta da un tecnico abilitato.
In tal modo, ha la possibilità di dimostrare la conformità dei lavori da eseguire alla normativa vigente e che rispondono anche a tutte le regole relative alle normative anti sismiche.
Decreto SCIA 2 e consulenza funzionale all’istruttoria
Con il Decreto SCIA 2, i Comuni sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, attività di consulenza relativa all’istruttoria. In alcuni casi è previsto un pagamento per i diritti di segreteria.
Ciò implica che i tecnici incaricati dell’elaborazione di un progetto avranno modo di chiedere preventivamente all’UTC delle informazioni in merito all’interpretazione della normativa vigente. In questo modo, si abbatte il rischio di incorrere in bocciature e di andare contro a divieti.
Inoltre, con il Decreto SCIA 2 è stata snellita notevolmente la pratica necessaria a ottenere la Segnalazione Certificazione di Agibilità degli immobili. Il decreto ha infatti introdotto la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta dal professionista di fiducia. Grazie ad essa, è possibile asseverare la conformità delle condizioni di igiene e sicurezza, ma anche la salubrità della situazione.