L’amianto è un materiale che si trova in natura e si ottiene facilmente dalla roccia madre mediante un processo di macinazione.

Grazie al suo basso costo di lavorazione è stato largamente usato in passato in oltre 3000 tipi diversi di manufatti. Esempi di questi utilizzi sono:

  • fibrocemento, più conosciuto come Eternit;
  • pavimenti in vinil amianto;
  • tubazioni in cemento amianto;
  • rivestimenti e coibentazioni ignifughe di edifici e tubazioni.

L’amianto venne utilizzato in Italia dagli anni venti del ‘900 fino all’entrata in vigore della Legge 257/92 con la quale ne è stata vietata la produzione e l’installazione.

Va da sé che nei fabbricati costruiti in data anteriore al 1992 la presenza di amianto sia molto diffusa. Oggi è illegale importare, immagazzinare, fornire, vendere, installare, utilizzare o riutilizzare questo materiale.

Quali sono i rischi per la salute?

Negli anni sessanta si scoprì che la polvere di amianto, generata dall’usura dei materiali, provoca asbestosi e una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico.

L’amianto può essere anche ingerito. Studi scientifici hanno infatti rilevato che fibre di amianto sono state rintracciate nel fegato di alcuni pazienti, assorbite dopo essere state ingerite tramite l’acqua distribuita entro tubazioni in cemento amianto.

Tecniche di analisi e bonifica

Esperienza a parte, l’unico modo per essere certi della presenza o meno di amianto in un materiale è l’analisi in laboratorio. Nel caso di edifici costruiti prima del 1992, se non si vuole procedere con un’analisi, il materiale dovrebbe essere trattato come se contenesse amianto.

Le tecniche di bonifica si dividono in:

  • rimozione, cioè l’asportazione dei manufatti contenenti amianto. É obbligatoria per i materiali friabili e lo diviene nel caso di manufatti in materiale compatto ma danneggiati per più del 10% della propria superficie;
  • incapsulamento, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite l’applicazione di più strati di una specifica vernice;
  • sovracopertura, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite la creazione di un setto (es. pannelli, muri, coibentazioni) che occulti e sigilli interamente il manufatto.

La rimozione dell’amianto è l’unico metodo che risolve alla radice il problema ma anche quello che necessita di maggiori cautele per evitare la dispersione di fibre. Da sottolineare come l’amianto rimosso debba essere smaltito come rifiuto pericoloso, opportunamente isolato e trasportato.

Tutte queste operazioni devono essere eseguite da imprese iscritte all’albo nazionale dei bonificatori. L’impresa che esegue la rimozione deve predisporre un dettagliato piano di lavoro da sottoporre al parere preventivo del Comune e dell’Asl competente.

Il Decreto ministeriale 6 settembre 1994 stabilisce i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto, nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura.

Costi

I costi indicativi per il trattamento dell’amianto possono essere riassunti nella tabella seguente:

Tipologia di smaltimento Superficie da smaltire Prezzo al m
Rimozione amianto 50 mᒾ 20 – 25 €

100 mᒾ 14 – 20 €

200 mᒾ 11 – 16 €

500 mᒾ 8 – 12 €
Incapsulamento
15 – 25 €
Sovracopertura
25 – 33 €

Va ricordato che sono previste sanzioni ai sensi della Legge 257/92 e dell’art.90, comma 9, D.Lgs. 81/08 per i proprietari o gli amministratori di condominio di edifici contenenti amianto che non provvedano a tutta una serie di adempimenti atti a renderlo innocuo o si affidino a ditte non specializzate nel trattamento di questo materiale.

Incentivi

Chi deve bonificare l’amianto può avvalersi dell’aiuto di:

  • credito d’imposta per erogazioni liberali;
  • detrazioni fiscali per bonifica dall’amianto;
  • tariffe incentivanti contenute nel decreto FER 1.

Le disposizioni che regolamentano il credito d’imposta si trovano all’art.1 commi da 156 a 161 della Legge n.185/2018. Esse istituiscono un credito nella misura del 65% delle erogazioni liberali “in denaro” effettuate per compiere interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.

Rientrano nell’agevolazione i lavori finalizzati alla bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici.

Ricordiamo poi la proroga fino al 31 dicembre 2019 della detrazione del 50% (fino ad una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, tra cui è compresa la bonifica dall’amianto.

Il terzo incentivo riguarda le tariffe incentivanti promosse dal decreto rinnovabili “FER 1” (Fonti Energie Rinnovabili)che, basate su bandi, danno priorità e riconoscono premi ulteriori all’energia elettrica generata mediante impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in amianto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Asl locale, dove generalmente si trova un gruppo di lavoro esperto nella bonifica amianto che esamina preventivamente le richieste di rimozione e che ha l’obbligo di controllare e informare su richiesta.